La circolare INPS 28 marzo 2020, n. 47 illustra le misure a sostegno del reddito previste dal decreto-legge 18/2020 (decreto “Cura Italia”), per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19.

L’articolo 41, decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto l’estensione delle prestazioni di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), di assegno ordinario e di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

Pertanto queste prestazioni, con causale “COVID-19 nazionale”, sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a nove settimane, anche ai lavoratori che al 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.

Il messaggio 14 aprile 2020, n. 1607 chiarisce che le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono inviare una domanda integrativa, con la medesima causale e per il medesimo periodo originariamente richiesto, con riferimento ai lavoratori che prima non rientravano tra i beneficiari della prestazione.

Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con decorrenza dalla data odierna.

Il messaggio, inoltre, precisa che per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.