L’Inps con messaggio n. 3495 del 14/10/2021, recependo diverse sentenze della Suprema Corte, chiarisce che chi lavoro, non può percepire l’Assegno di Invalidità, pertanto alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l’assegno mensile di assistenza di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.