L’Inps con circolare n. 44 del 23/03/2022 chiarisce che anche per il personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, dovrà essere rielaborato il ricalcolo, per la parte di pensioni retributiva, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificità riconosciuta ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l’articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile”.
Il riesame delle domande sarà effettuato d’ufficio dall’Istituto erogatore.
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